Possono essere gli smart siti luoghi d’identità dell’uomo? Ormai i variegati approcci di sostenibilità, a volte contradditori, risultano insoddisfacenti nel governare la realtà costruita la quale evidenzia le profonde ferite lasciate dai comportamenti non virtuosi delle passate generazioni. 

 

Nano antenne, nuova frontiera del fotovoltaico
L’MIT ha allo studio una tecnologia capace di migliorare di 100 volte l’efficienza dei comuni
pannelli.
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Notizie in primo piano

NORMATIVA IN MOVIMENTO..............

Sicurezza sul lavoro
PICCOLI CANTIERI CON UN CANTIERI CON UN SOLO COORDINATORE
Il Ministero chiarisce le semplifi cazioni introdotte dal decreto correttivo al Testo Unico
(...) Per i lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro è consentito nominare il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE). Lo ha affermato il Ministero del Lavoro con la Circolare 30 del 29 ottobre 2009 in risposta a numerose richieste di chiarimenti relative all’applicazione dell’art.90, comma 11, del Dlgs 81/2008, come modifi cato dal Dlgs correttivo 106/2009.
Il correttivo infatti ha escluso l’obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) e il coordinatore per la progettazione (CSP) nel caso di lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro. In tal caso - recita il Dlgs correttivo – le funzioni del CSP sono svolte dal CSE. Tale norma – spiega la circolare del Ministero – è volta a consentire al committente la nomina del solo CSE in cantieri non particolarmente complessi, nei quali gli obblighi del CSP sono di entità tale da poter essere affi dati all’unica fi gura del CSE.
Come previsto dalla norma - continua la circolare -, in tali casi il CSE svolge tutte le funzioni che l’art.91 del T.U. attribuisce al CSP, anche perché si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, quindi, l’art.90, comma 3, del T.U. prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il CSP contestualmente all’affi damento
dell’incarico di progettazione. Analogamente, per i lavori non soggetti a permesso a costruire e inferiori a 100 mila euro, il CSE deve essere nominato contestualmente all’affi damento dell’incarico di progettazione per consentire la realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di CSP, anche quando tale ruolo venga svolto dal CSE (...) (Edilportale, Novembre 2009)

NORMATIVA IN MOVIMENTO..............

Capo II

Edilizia e lavori pubblici
Art.32
(Attività edilizia libera)
1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
"6. (L) Attività edilizia libera.
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, o e siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo -pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola,
h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
l) elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine di cui al primo periodo del comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), g), i), l) ed m), l'interessato, anche per via telematica, informa l'amministrazione comunale allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di cui alla lett. b), l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare la realizzazione dei lavori.